Con la risposta ad interpello n. 68 del 2009, il Ministero del lavoro esprime il proprio parere sul diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto ai sensi dell’art. 9 della L. n. 53/2000.
Secondo il Ministero, anche in assenza di progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a valutare, con la massima attenzione, ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari.
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