Con la legge finanziaria per il 2007 e il DM 12-07-2007 è stata estesa la tutela della maternità/paternità agli iscritti alla Gestione Separata INPS. Più precisamente, come si ricorderà, a seguito delle modifiche normative indicate:
- il diritto al congedo di maternità/paternità è stato riconosciuto ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, agli associati in partecipazione e ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata;
- il diritto al congedo parentale, invece, è stato riconosciuto solo ai lavoratori/lavoratrici a progetto e categorie assimilate e limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Nei periodi in cui si ha diritto al congedo di maternità (ordinario, anticipato o posticipato), al congedo di paternità o al congedo parentale, oltre a fruire della relativa indennità economica, la lavoratrice o il lavoratore, hanno diritto all'accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.
Con la circolare che si esamina, l'INPS precisa che il valore dei contributi figurativi deve essere calcolato sulla base del reddito medio di riferimento desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella Gestione Separata nell'anno solare interessato dall'evento maternità.
Se nell'anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore "reddituale medio" deve essere desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell'anno precedente.
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