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Argomento: Maternità  
Lunedì, 23 Novembre 2009  
Titolo - MATERNITA' e LAVORO: le ultime novità quotidianamente on line  

Autore - Redazione dottor Lex

 
 

 

:: Abstract:
Per essere sempre aggiornato sulle novità normative intervenute in tema di Maternità e Lavoro leggi la Rassegna delle News che segue.

:: Testo:

-INPS circolare 25-11-2009, n. 118
Riposi giornalieri del padre: prevale l'interpretazione più favorevole al ruolo genitoriale
Dopo le osservazioni svolte dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 16 novembre 2009, anche l'INPS aderisce all'interpretazione più favorevole al ruolo genitoriale. I riposi giornalieri, quindi, spettano al padre nel caso di madre casalinga, senza poter fare distinzioni ed in particolare indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre di accudire il bambino.


- ML lettera circolare 16-11-2009, n. 19605
I riposi giornalieri del padre nel caso in cui la madre sia casalinga: replica del Ministero
Il Ministero del Lavoro torna sui riposi giornalieri del padre lavoratore dopo la recente circolare dell'INPS che riconosce al padre il diritto ai permessi nel caso in cui la madre sia casalinga, ma solo se quest'ultima risulti impegnata in altre attività (come ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche, ecc., v. INPS circ. n. 112/2009).
Ad avviso del Ministero, infatti, la norma secondo la quale i permessi spettano al padre (anche) nel caso in cui "la madre non sia lavoratrice dipendente" (art. 40, lett. c del D.Lgs. n. 151/2001) deve interpretarsi in maniera estensiva. La fattispecie, cioè, si deve intendere comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo, senza poter fare ulteriori distinzioni.

- ML interpello 05-06-2009, n. 51
Interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione e divieto di lavoro
Il Ministero del Lavoro torna a ribadire che l'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione deve essere considerata "parto" e come tale legittima l'applicazione delle norme previste a tutela della maternità. E' pertanto vietato adibire al lavoro la donna nei 3 mesi successivi, e ciò anche se la donna manifesti inequivocabilmente la volontà di svolgere attività lavorativa. L'astensione dal lavoro post partum è un diritto della donna non disponibile e quindi, in quanto tale, giuridicamente irrinunciabile.

I principi su esposti sono stati richiamati con specifico riferimento al medico in fomazione specialistica che dopo l'aborto successivo al centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione ha fatto espressa rinunzia del diritto di godere del periodo di astensione post partum, corredandola da certificati medici attestanti il suo buono stato di salute.

- ML interpello 15-05-2009, n. 39
Lavoro a progetto e proroga per maternità
L'articolo 66 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che in caso di gravidanza la durata del contratto a progetto viene prorogata di (almeno) 180 giorni.
Il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad un interpello riguardante le collaborazioni coordinate e continuative nel settore pubblico, ha fornito chiarimenti che, indirettamente, sono applicabili anche al lavoro a progetto del settore privato.
In particolare, è stato posto in evidenza che il lavoro a progetto ha un termine insito nella realizzazione del progetto stesso, in vista del quale - peraltro - viene instaurato il rapporto di collaborazione. Pertanto, se la proroga del contratto per maternità dovesse rendere inutile la prestazione lavorativa della collaboratrice a progetto perché l'attività lavorativa viene resa in un momento successivo alla realizzazione del progetto stesso, il datore di lavoro potrà non concedere la proroga ovvero prorogare il contratto per il periodo - anche inferiore ai 180 giorni - corrispondente alla parte residua del progetto da realizzare.
In ogni caso resta ferma l'indennità economica per maternità, nei termini in cui la riconosce il DM 12-07-2007.

- ML lettera circolare 12-05-2009
Riposi giornalieri del padre lavoratore
A differenza della madre lavoratrice, il padre lavoratore ha diritto ai riposi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino dal T.U. sulla maternità/paternità solo in determinate circostanze. Tra queste, l'articolo 40 del D.Lgs. n. 151, richiama il caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Già da tempo è stato precisato che integra la fattispecie l'ipotesi di madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro Ente previdenziale (v. INPS circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006).
Ora, con il provvedimento in oggetto, il Ministero del Lavoro riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire dei riposi anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.


- INPS circolare 14-04-2009, n. 56
Ottimizzazione delle informazioni sulle tutele a sostegno della famiglia
La circolare illustra il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS nell’ambito delle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni di sostegno della maternità e della paternità, nonché di sostegno al nucleo familiare e delle rispettive competenze ed alla gestione delle attività informative e consulenziali connesse tramite creazione di apposito sito telematico e contact center.

-ML interpello 20-03-2009, n. 31
Sospensione del congedo parentale
Il Ministero del Lavoro ha considerato legittima la sospensione del congedo parentale non retribuito, previsto dalla legge per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, per fruire del permesso retribuito di tre giorni per "gravi motivi", previsto dal contratto collettivo applicabile.
E' necessario, ovviamente, che il lavoratore interessato ne faccia richiesta e che i "gravi motivi" vengano debitamente documentati.

-INPS messaggio 10-03-2009, n. 5730
Versamento dei contributi maternità, malattia e Ds per le imprese dello Stato e Enti privatizzati
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all'INPS la contribuzione per maternità e malattia. Dalla stessa data è dovuta la contribuzione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi nonché da quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego (art. 20, L. n. 133/2008).
Con il presente messaggio l'INPS fornisce le modalità operative per il versamento dei contibuti in oggetto.

Si ricorda che precdenti istruzioni INPS sulla normativa dettata dall'art. 20 della L. n. 133/2008 sono state fornite con:
- INPS mess. 10-02-2009, n. 3352;
- INPS circ. 30-12-2008, n. 114.

Entrambe le fonti sono presenti nella Raccolta di News dottor Lex.


-INPS circolare 02-03-2009, n. 36
Importi di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità e tbc
L'INPS ha indicato per l'anno 2009 le retribuzioni e gli altri importi da prendere come base per determinare le indennità di malattia, tubercolosi e maternità.

- INPS messaggio 10-02-2009, n. 3352
Maternità e malattia nelle imprese dello Stato ed Enti privatizzati
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all'INPS la contribuzione per maternità e malattia (v. art. 20, comma 2, L. n. 133/2008). Dalla stessa data l'Istituto previdenziale eroga, attraverso l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro, le indennità di maternità, le prestazioni economiche per malattia e le indennità per i permessi ex legge 104/1992.
Con il presente messaggio l'INPS integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 114/2008, presente nella Raccolta di News di dottor Lex.

- ML lettera circolare 26-02-2009, n. 2840
La procedura di convalida delle dimissioni
Con la lettera circolare del 26 febbraio 2009, n. 2840 il Ministero del Lavoro torna sulla procedura di convalida delle dimissioni in caso di maternità. L'intento perseguito dal provvedimento amministrativo è quello di assicurare l'uniformità dei comportamenti operativi delle sedi territoriali e di migliorare l'efficacia del procedimento volto ad accertare la spontaneità delle dimissioni rassegnate. Il Ministero, dunque, si muove nel solco già tracciato: integra la precedente lettera circolare del 4 giugno 2007, n. 7001 con ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla procedura; istituisce un modello per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e un report per la raccolta dei dati a fini statistici.

- ML interpello 04-02--2009, n. 1
Esonero dal divieto di lavoro notturno in caso di maternità per il personale di volo
Modificando l'orientamento espresso nella risposta ad interpello del 16-11-2007, n. 33, il Ministero del Lavoro ritiene ora che il divieto ed i limiti posti dall'articolo 53 del T.U. della maternità non si applichino al personale di volo nell'aviazione civile. La disciplina dell'orario di lavoro è posta dal D.Lgs. n. 185/2005 "al quale occorre necessariamente ed esclusivamente riferirsi per verificare la sussistenza di eventuali limitazioni". In particolare va fatto riferimento all'articolo 7, che ribadisce in generale il diritto ad un livello di sicurezza adeguato alla natura dell'attività svolta e riconosce al personale di volo che abbia problemi di salite aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno il diritto ad essere assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo.

- ML nota 22-01-2009, n. 849
Lavoro a progetto e sostituzione per maternità del titolare d'impresa
L'articolo 9, lettera c) della L. n. 53/2000 prevede l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti volti a consentire la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, per esigenze analoghe a quelle considerate dalle regole sull'astensione obbligatoria o sui congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contrattato di collaborazione a progetto è una forma contrattuale idonea a sostituire il titolare d'impresa o il lavoratore autonomo. La collaborazione a progetto non può, però, coincidere totalmente con l'oggetto sociale dell'impresa; deve soltanto essere a questa collegata.

- INPS Mod. IND.MAT - COD. SR14
Domanda di indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Il 2 gennaio 2009 è stato pubblicato sul sito dell'INPS il modello IND. MAT - COD. SR14 che deve essere compilato da parte delle lavoratrici autonome per ottenere l'indennità di maternità. Più precisamente il modello interessa le madri biologiche, adottive o affidatarie iscritte all'INPS come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre o imprenditrici agricole professionali, che siano in regola con i contributi in relazione al periodo indennizzabile o che abbiano effettuato l'iscrizione nei termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per le artigiane e le commercianti, 90 giorni dall'inizio dell'attività per tutte le altre lavoratrici autonome).

- INPS circolare 30-12-2008, n 114
Maternità e malattia nelle imprese dello Stato ed Enti privatizzati
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all'INPS la contribuzione per maternità e malattia (v. art. 20, comma 2, L. n. 133/2008). Dalla stessa data l'Istituto previdenziale eroga, attraverso l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro, le indennità di maternità, le prestazioni economiche per malattia e le indennità per i permessi ex legge 104/1992.
In attesa dell'adeguamento alle nuove norme di legge, i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi devono essere intesi come meramente integrativi delle indennità poste a carico dell'INPS, e quindi trovano applicazione per la quota residuale nel caso in cui prevedano un importo superiore a quello coperto dalla prestazione previdenziale.
Con specifico riferimento alla maternità, restano a carico del datore di lavoro i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi dovuti per i periodi di congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri fruiti antecedentemente alla data indicata.
Il congedo di maternità/paternità va richiesto utilizzando il Mod. SR01, reperibile sul sito dell'INPS. In fase di prima applicazione della normativa, per i periodi di congedo che abbiano avuto inizio nell'anno 2008 e che si protraggano nel 2009, le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2009.
Per la domanda di congedo parentale, occorre invece utilizzare il Mod. SR23, anche in questo caso reperibile dall'Istituto. Per i congedi parentali che abbiano avuto inizio nel 2008 e si protraggano senza soluzione di continuità nel 2009, è necessario presentare la domanda anche all'INPS per consentire allo stesso di liquidare l'indennità relativa ai periodi decorrenti da gennaio in poi.

- ML interpello 23-12-2008, n. 58
Interruzione della gravidanza e proroga del contratto a progetto
L'interruzione della gravidanza avvenuta nei primi 180 giorni della gestazione viene giuridicamente qualificata come "malattia", con conseguente applicazione della relativa tutela. Viceversa, l'interruzione della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione è considerata "parto" e quindi la donna può usufruire delle tutele previste per la maternità.
Il principio indicato viene ribadito dal Ministero del Lavoro anche con specifico riferimento alle lavoratrici a progetto. Coerentemente infatti, a quanto già chiarito nella risposta ad interpello del 19 agosto 2008, n. 32, il Ministero del Lavoro precisa ora che l'interruzione della gravidanza entro il centottantesimo giorno da parte di una lavoratrice a progetto (che era anche stata autorizzata all'interdizione anticipata dal lavoro) non dà diritto alla proroga del rapporto di collaborazione.
In effetti alla luce dei principi esposti, dato il momento in cui si è verificata l'interruzione della gravidanza, il fatto va qualificato come malattia. Non può pertanto trovare applicazione la norma a tutela della maternità, che prevede la proroga (minima) di 180 giorni del rapporto di lavoro per le lavoratrici a progetto tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi del congedo di maternità e di interdizione anticipata dal lavoro.

- ML interpello 23-12-2008, n. 63
Indennità di maternità: la base imponibile per il personale aeronavigante
L'indennità di maternità dovuta al personale aeronavigante si calcola sulla base della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente. Concorrono a formare la retribuzione di riferimento gli stessi elementi utili per il calcolo dell'indennità di malattia; pertanto è escluso dall'imponibile il 50% dell'indennità di trasferta, di navigazione e di volo.
Per agli assistenti di volo - però - l'indennità di volo va considerata più che un'indennità una diaria e quindi, in quanto tale, totalmente esclusa dall'imponibile contributivo.

- ML interpello 23-12-2008, n. 64
Medico in formazione specialistica e tutela della maternità
In sintesi il Ministero ha precisato che:
1) Al contratto di formazione specialistica dei medici trova piena applicazione il congedo di maternità, che sul piano della formazione si traduce in una sospensione della stessa con l'obbligo di recupero. Per preservare le finalità formative del contratto, invece, gli istituti del congedo parentale, e del congedo per malattia del figlio devono essere fruiti per un periodo non inferiore a 40 giorni lavorativi consecutivi, in quanto solo in questi casi si determina per legge una sospensione della formazione con possibilità di recupero.
2) Quanto all'indennità di maternità, al medico in formazione specialistica durante il periodo di sospensione compete la parte fissa del trattamento economico, senza distinzione del periodo in cui il medico fruisce del congedo di maternità e quello in cui gode del congedo parentale. La disciplina del D.Lgs n. 368/1999, in quanto normativa speciale, prevale infatti sulla normativa generale dettata dal Test Unico.
3) Infine, come per tutte le altre lavoratrici, anche per le lavoratrici specializzande vige il divieto di adibizione al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 per tutto il periodo compreso dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.



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