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Con la risposta all'interpello del 4 febbraio 2009, n. 1 il Ministero del Lavoro rivede il proprio precedente orientamento e ritiene ora che i divieti e i limiti al lavoro notturno previsti dall'art. 53 del TU sulla maternità non si applichino al personale di volo nell'aviazione civile.
La soluzione prospettata ha un rilevante impatto pratico nel settore del trasporto aereo, dove le ipotesi effettive di esonero dal lavoro notturno "per maternità" sono destinate a ridursi notevolmente.
La nuova posizione assunta dal Ministero, peṛ, è d'interesse anche al di là dell'area cui è destinata ad incidere direttamente (comparto volo), perché tiene conto dei rilievi che la Commissione europea ha mosso alla nostra normativa in materia di maternità e limitazioni dell'orario di lavoro, rilievi che riguardano la disciplina in sé e non l'ambito soggettivo di applicazione della stessa.
In altre parole: il divieto previsto garantisce effettivamente le esigenze connesse all'evento maternità oppure finisce con creare una discriminazione proprio a danno delle donne?
La Commissione Europea sostiene che la disciplina italiana è in contrasto con la normativa comunitaria e il Ministero del Lavoro si "adegua", creando un precedente che potrebbe essere significativo.
Ma qual è la normativa italiana? L'articolo, di cui dottor Lex mette a disposizione IL TESTO,
è stato pubblicato sulla rivista Novecento Lavoro, n. 4/2009
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