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Argomento: Maternità  
Lunedì, 5 Ottobre 2009  

Nota pubblicata in relazione a: L 18-06-2009, n. 69, in S.O n. 95 alla G.U. 19-06-2009, n. 140.

Titolo - Conciliare i tempi di vita e di lavoro: il nuovo articolo 9 della L. n. 53/2000
 

Autore - Redazione dottor Lex

 
 

 

:: Testo:
Sulle misure per conciliare i tempi di vita e di lavoro sono intervenute di recente rilevanti novità ed infatti il testo di legge che le prevede - l'articolo 9 della L. n. 53/2000 - è stato totalmente riformulato a seguito dell'intervento legislativo attuato con la L. n. 69/2009.

In base alla nuova disposizione normativa, possono avvalersi dei contributi stanziati per i progetti volti a contemperare lo svolgimento dell'attività lavorativa con le esigenze di cura e gestione della famiglia, i datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.
La normativa ora in vigore consente quindi di accedere ai contributi non solo alle aziende, ma anche ai privati iscritti in pubblici registri e fa venir meno la riserva in precedenza prevista del 50% dei contributi stanziati in favore delle imprese che occupino fino a 50 dipendenti.

Destinatari dei progetti sono: da un lato, i lavoratori dipendenti (v. art. 9, commi 1 e 2) e dall'altro, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi (v. art. 9, comma 3).

Per i lavoratori dipendenti sono previste azioni positive volte a favorire la flessibilità oraria (v. comma 1, lett. a) e il rientro al lavoro (v . art. 1, lett. b), nonché interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori (v. comma 1, lett. c).
Le misure di conciliazione si rivolgono alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, che abbiano:
- figli minori, con priorità in caso di disabilità o per i minori fino a 12 anni di età, elevati a 15 anni di età in caso di adozione o affidamento;
- persone a carico disabili, o non autosufficienti oppure affette da documentata grave infermità.
Il nuovo testo normativo, quindi, amplia le situazioni familiari che determinano esigenze di conciliazione; non più solo figli minorenni (disabili o non), ma anche persone a carico disabili, non autosufficienti o affette da grave infermità.

Quanto ai titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti, si può fare ricorso alle misure di conciliazione per far fronte alle esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili. Si possono presentare progetti che consentono di avvalersi non solo di sostituti, come era in precedenza previsto, ma anche di collaboratori.

In considerazione delle novità apportate, l'articolo 9 nella nuova formulazione stabilisce che un apposito decreto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Il decreto in questione deve essere emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata.
Il Ministero delle Politiche per la Famiglia ha però reso noto che "a causa della sospensione delle attività della Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali, non è possibile, allo stato attuale, prevedere la conclusione dell'iter di approvazione delle norme applicative dell'articolo 9 della legge 53/2000, così come modificato dalla legge 69/2009, in tempo utile a garantire la diffusione delle nuove regole per la presentazione dei progetti alla scadenza del 10 ottobre p.v. (*). Di conseguenza, sarà cura di questo Dipartimento dare tempestiva comunicazione della prossima data utile per la presentazione dei progetti, che sarà fissata entro l'anno, fornendo contestualmente gli strumenti necessari alla progettazione".

-----
(*) Si ricorda che i progetti contenenti misure per conciliare i tempi di vita e di lavoro vengono presentati tre volte l'anno nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

 


 

 
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