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Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi retribuiti previsti per il primo anno di vita del bambino solo in determinate circostanze, espressamente indicate dalla legge. Tra queste, l'articolo 40 del T.U. sulla maternità/paternità, menziona anche il caso in cui "la madre non sia lavoratrice dipendente".
Ma cosa si deve intendere con questa espressione?
Mentre di fatto non ci sono stati dubbi sul diritto del padre ai permessi nel caso in cui la madre fosse stata lavoratrice autonoma (con diritto a un trattamento economico di maternità a carico di un Ente previdenziale), molte perplessità sono state avanzate per l'ipotesi di madre casalinga.
L'INPS, nelle circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95bis/2006 ha offerto una interpretazione restrittiva della norma, escludendo il diritto ai c.d. per allattamento nel caso di madre casalinga.
Una prima apertura per una lettura diversa dell'articolo 40 lettera c) del D.Lgs. n. 151 si è avuta nella giurisprudenza (v. la sentenza 9 settembre 2008, n. 4293 emessa dal Consiglio di Stato, Sez VI) a cui ha fatto eco la posizione assunta dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 12 maggio 2009. In sostanza, sia la giurisprudenza che il Ministero hanno ritenuto che la casalinga possa essere equiparata ad una lavoratrice in quanto impegnata in un'attività che comunque la distoglie dalla cura del neonato e, per questa via, hanno riconosciuto al padre i permessi retribuiti anche nel caso in cui la madre sia occupata nel lavoro casalingo.
Alla luce di questo orientamento l'INPS di recente (v. circolare del 15 ottobre 2009, n. 112) ha rivisto in parte la propria posizione, ritenendo ora che i riposi giornalieri spettino al padre allorquando la madre casalinga si trovi nell'oggettiva impossibilità di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Ad avviso del Ministero, però, questa parziale apertura non è ancora sufficiente, dovendosi riconoscere al padre il diritto ai permessi retribuiti in tutti i casi in cui la madre sia casalinga, senza possibilità di fare ulteriori distinzioni (v. ML lett. circ. 16-11-2009, n. 19605). Al riguardo, infatti, il Ministero precisa che la richiesta dell'INPS di produrre, solo nell'ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa ad occuparsi del figlio "non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso (...) e può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost. per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
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